In questo articolo parlerò di come difendersi nel caso in cui un ospite resta in casa tua e non se ne va nonostante l’invito del proprietario ad andarsene.
Questa domanda mi viene fatta sempre più frequentemente. Facciamo, quindi, chiarezza.
Poniamo il caso che un conoscente si trovava in una situazione difficoltosa e che tu lo abbia invitato a restare per un po’ di tempo in casa tua, d’accordo entrambi che sarebbe rimasto il tempo necessario a trovare una sistemazione più consona o fino a che economicamente non fosse in grado di sostenere un canone di locazione altrove.
Ma la convivenza non è sempre semplice e le abitudini, gli stili di vita non sempre sono compatibili. Oppure devi semplicemente riprendere il possesso dell’abitazione per vari motivi. Chiedi, dunque, al tuo ospite di trovare un’altra sistemazione. Questa richiesta, tuttavia, rimane insoddisfatta e lui ti dice che non puoi mandarlo via così, che ha bisogno di tempo per organizzarsi e, così dicendo, passano altri mesi e lui non se ne è ancora andato.
Che fare dunque in una situazione simile?
Il domicilio è tutelato in quanto espressione di un bene giuridico quale la libertà individuale. Principio cardine è, infatti, l’inviolabilità del domicilio.
In questo articolo affronteremo una possibile tutela esperibile in ambito penalistico, seguirà altro articolo in cui esamineremo un’altra possibilità di tutela ossia lo sfratto.
Il codice penale all’articolo 614 punisce chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno.
Per privata dimora si intende qualsiasi luogo nel quale vengono compiuti atti della vita privata, mentre per appartenenze devono intendersi i luoghi accessori ai luoghi di privata dimora che consentono un miglior godimento degli stessi, quali ad esempio il giardino o il garage di un’abitazione o, ancora, il pianerottolo di un condominio.
La norma intende per “introdursi” il semplice varcare la porta di casa o gli altri luoghi ad essa equiparati, mentre per “trattenersi” si intende il permanere in detti luoghi. Questo deve essere fatto, ovviamente, contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.
Il dissenso dello stesso non deve essere per forza esplicito ma può desumersi anche da circostanze di fatto.
Integra, pertanto, il reato di violazione di domicilio chi si introduce in casa del proprietario alla luce del sole ma con intenzioni illecite, in questo modo è implicito il dissenso del titolare, trattandosi di introduzione in modo clandestino o con l’inganno.
Equiparato all’introdursi è il permanersi, pertanto, soggiace alla stessa pena colui che si trattiene nei predetti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo oppure vi si trattiene clandestinamente o con l’inganno.
A volte tale reato si associa con condotte ancora più gravose, si pensi, ad esempio, allo stalker che si introduce o si trattiene nell’abitazione o in altro luogo di privata dimora della vittima. In questo caso il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) l’applicazione di una misura cautelare, quale ad esempio il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Quando, invece, non si tratta di violazione di domicilio? Non commette il reato in questione chi si introduce in una casa sfitta o abbandonata. Diverso è, invece, il caso di un’abitazione chiusa e solo saltuariamente frequentata dai proprietari o da chi ne abbia la disponibilità. L’attualità dell’uso, infatti, non implica la sua continuità e non viene meno in ragione dell’assenza, più o meno prolungata, dell’avente diritto.
Si ha violazione di domicilio in caso di ingresso con le chiavi? Si, come ad esempio il caso in cui in una causa di separazione la casa coniugale sia stata assegnata a uno dei due coniugi e l’altro, in possesso delle chiavi, vi faccia ingresso. Oppure nel caso in cui la casa sia stata data in locazione e, il proprietario, vi si introduce. In questo caso è l’inquilino ad avere il diritto di escluderne l’ingresso e di far valere l’inviolabilità del domicilio in forza di un contratto regolarmente registrato tra le parti.
La pena prevista per il reato di violazione di domicilio è la reclusione da 1 a 4 anni. É, invece, prevista la reclusione da due a sei anni quando il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone e, ancora, se il colpevole è armato. Tali casi integrano l’ipotesi di violazione di domicilio aggravata.
Per rispondere alla domanda posta inizialmente, dunque, si ha violazione di domicilio anche nell’ipotesi in cui un soggetto, inizialmente ospitato dal proprietario di casa, non se ne va e vi si trattiene nel momento in cui questi gli chiede di andarsene. La volontà del proprietario non deve necessariamente essere espressa, non è dunque necessario inviare una raccomandata all’ospite per chiedergli di andarsene, ma deve essere chiara, la richiesta verbale deve pertanto essere esplicitata chiaramente.
Cosa fare dunque? Il reato di violazione di domicilio è procedibile a querela della persona offesa e, cioè, è necessario proporre una querela per chiedere la punizione del presunto responsabile, altrimenti il procedimento penale non avrà inizio. Ciò a meno che il reato non sia commesso con violenza alle persone, alle cose, da persona armata o nei confronti di persona incapace, per età o per infermità. In questi casi il reato è procedibile d’ufficio, senza necessità che venga sporta querela ma basta una semplice denuncia o segnalazione da parte di chiunque (anche di un passante).
A seguito della querela presentata dalla persona offesa o della denuncia da parte di qualsiasi cittadino che dà il via alla procedibilità d’ufficio nei casi sopra menzionati, le forze dell’ordine raccoglieranno prove ed espleteranno le dovute indagini, all’esito delle quali il Pubblico Ministero deciderà se richiedere l’archiviazione o notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Qualora non ritenga che il procedimento venga archiviato procederà con l’iscrizione della notizia di reato ed inizierà il vero e proprio processo.
Avv. Michela Piersanti
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